Vincenzo Visone
Avvocato Civilista

La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. Tanto può attenere alla struttura ospedaliera, ovvero, al medico quando esercita alle dipendenze della stessa o privatamente.

Negli ultimi periodi, essendo stata negli anni, materia abbastanza controversia e sotto diversi profili, il legislatore ha sentito l’esigenza di razionalizzare e determinare con precisione le responsabilità inerenti ed i diversi profili risarcitori.

Sotto tal profilo, una recente sentenza del Tribunale di Napoli, sez. VIII, 14/03/2019, n.2775, ha stabilito che nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. Più approfonditamente, il paziente dovrà provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

E’ un danno che nelle ipotesi più gravi può coinvolgere i parenti delle vittime, a cui il Tribunale di Torre Annunziata sez. II, 10/09/2018 n. 1943, in un’ipotesi di inadeguato ed acclarato trattamento sanitario, ha riconosciuto – e quindi liquidato – i danni da sofferenza della perdita del congiunto ai familiari, vissuti direttamente sulla loro persona.

I tempi di prescrizione previsti per i reati di medici, infermieri e tutti i lavoratori della Sanità italiana sono notevolmente diversi rispetto a quelli delle strutture ospedaliere responsabili di violazioni, su cui grava un termine di prescrizione più ampio. A dettare i tempi è la famosa Legge Gelli, entrata in vigore il 1.4.2017, che ha definito che per il medico i tempi di prescrizione si delineano in 5 anni, mentre per la struttura in 10 anni.

Ancora, la nuova Legge Gelli impone che prima di azionare un giudizio si debba far ricorso o ad una mediazione tra le parti, ovvero, in alternativa, ad un accertamento tecnico preventivo dove prima della controversia si sottopone a CTU il paziente per accertare dapprima il nesso di causalità e poi l’eventuale quantificazione del risarcimento. In tali accertamenti è obbligo del CTU medico designato di comporre bonariamente la lite. In tale procedimento debbono partecipare, sempre ai sensi della citata legge, anche le compagnie assicurative dei medici ovvero degli Ospedali citati.

La riforma prevista dalla legge Gelli si applica solo per i fatti successivi al 1.4.2017, in quanto come specificato dal Tribunale di Avellino – Sezione II – sentenza n. 1806/2017, ai fatti antecedenti si applicano i principi del precedente quadro normativo, non riconoscendo, in base a principi ovviamente costituzionali, la retroattività di tale norma.