Vincenzo Visone
Avvocato Civilista

La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta.

L’avviso di chiamata del datore di lavoro deve avere come requisiti ragioni di urgenza e di indifferibilità.

Non rientra tra le nozioni comuni di un rapporto di lavoro subordinato ma piuttosto consiste in una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla prestazione di lavoro principale.

I casi più frequenti attengono alle professioni sanitarie, ai lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, vigili del fuoco, ma più in generale per i lavori delicati o pericolosi.

Per anni si è dibattuto sulla necessità di far osservare serenamente il giusto giorno di riposo a chi è soggetto a reperibilità. Ma nella prassi, molte volte i due aspetti coincidono.

Può capitare ad esempio che poi il lavoratore non venga chiamato nel suo giorno di riposo.

L’obbligo di reperibilità senza effettiva chiamata in servizio non comporta un’esclusione dalla fruizione del riposo settimanale, ma soltanto una sua limitazione ed è pertanto legittima secondo cui il servizio di pronta disponibilità non seguito dalla chiamata in servizio coincidente con il giorno festivo destinato al riposo settimanale, non attribuisce al lavoratore un diritto irrinunciabile ad un riposo compensativo, ma soltanto una facoltà a godere di tale riposo, fermo restando il debito orario settimanale e fermo restando il diritto ad una specifica indennità. (Corte App. Bologna, 12/01/2006).
Con l’indennità di reperibilità si intendono retribuire tutte quelle prestazioni oltre l’orario normale di lavoro che, pur comportando una presenza continua, non implicano un impegno assiduo, costante ed ininterrotto e tale indennità non rientra nel computo finale delle competenze di fine rapporto (TFR).

Importante, però, è una sentenza della Corte Europea per chi è assoggettato alla reperibilità, che invece si espone in favore dei lavoratori, con conseguente espressa ed ordinaria remunerazione della stessa reperibilità poiché rientrante in un normale orario di lavoro.

La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza nella causa C-518/15, ha deliberato che le ore di guardia che un lavoratore è obbligato a trascorrere al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, con forti limitazioni alla possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, devono essere considerate come “orario di lavoro” e, in quanto tali, retribuite. A tal proposito, la Corte ricorda che il fattore determinante per la qualificazione come “orario di lavoro”, ai sensi della Direttiva 2003/88/CE, è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.