Vincenzo Visone
Avvocato Civilista

L’argomento dei controlli sul lavoratore è sempre stato molto articolato ed ancora dibattuto.

Spesso, il datore di lavoro non fa ricorso alle indagini attraverso agenzie investigative poiché, in effetti, crede che non siano contemplate come lecite. Allo stesso tempo, il lavoratore può legittimamente immaginare che le stesse siano un violento attacco alla propria privacy personale.

Per chiarire questo dubbio occorre fare luce sulla normativa vigente e l’ultima, importante, sentenza della Suprema Corte.

Il datore di lavoro ha il potere di vigilare il proprio dipendente, nonchè ha il diritto di controllare la sua attività lavorativa e ciò a salvaguardia del proprio patrimonio aziendale.

Lo Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l’intervento in questione non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione; inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione.

È essenziale che l’incarico alle agenzie investigative sia conferito per iscritto. Gli stessi agenti che hanno investigato, successivamente, potranno qualificarsi come testimoni in un processo.

Il loro operato deve essere conforme alla normativa sulla privacy e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia.

La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, n. 6174/2019, ha stabilito che le verifiche tramite investigatori devono rispondere all’esigenza di assicurare la protezione di diritti. L’attività di controllo non deve essere frutto di un’iniziativa arbitraria e pretestuosa del datore di lavoro e non deve riguardare indistintamente un gruppo di lavoratori. La prima condizione di ammissibilità del ricorso a investigatori privati da parte del datore di lavoro è che ci sia l’esigenza di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti. Questo anche se esiste il solo sospetto o della loro realizzazione. Il datore puó quindi ricorrere all’aiuto di investigatori privati per verifiche relative a malattie, violazione dei patti inerenti il divieto di concorrenza, utilizzo improprio da parte da parte del dipendente dei permessi previsti dalla legge 104/1992 (articolo 33), attività retribuita in favore di terzi, veridicità delle attestazioni di presenza.