Vincenzo Visone
Avvocato Civilista
E’ ormai noto che il diritto al risarcimento per qualsivoglia tipo di errori medici, purtroppo ad oggi ancora frequenti sia negli studi privati che nelle strutture pubbliche, riconducono in ambito civilistico ad un risarcimento personale della persona danneggiata.
Come anticipato negli articoli precedenti, la riforma Gelli, entrata in vigore nel 2017, è ancora in una fase embrionale e con certuni orientamenti in diversi Tribunali.
Ma di recente, l’orizzonte di tale disciplina ha portato alla luce una particolare novità in merito al risarcimento per errore medico-diagnostico: anche i familiari del paziente possono agire in giudizio per il risarcimento dei danni provocato dal cambiamento irreversibile dello stile di vita della vittima dell’errore, per esempio a seguito di una erronea valutazione dei rischi o di un procedimento azzardato durante un intervento.
Pertanto, oltre al risarcimento personale del paziente, adesso i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che anche i congiunti possono pretendere una somma a titolo risarcitorio. Quindi ascendenti, discendenti, coniuge o fratelli (anche i nipoti e gli affini in mancanza di coniuge e figli) potranno agire in giudizio se il cambiamento irreversibile dello stile di vita del congiunto si riflette in maniera dannosa e peggiorativa anche nella loro vita.
La Cassazione con la sentenza numero 2822/2019, invece, ha addirittura specificato che i congiunti hanno pieno diritto a pretendere una somma a titolo di risarcimento anche se il paziente non è completamente a loro carico. Ciò perché, anche se in misura ridotta, il peggioramento dello stile di vita in seguito all’errore medico causa inequivocabilmente il peggioramento delle abitudini anche dei familiari della vittima.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 307, comma 4, del Codice civile, la legge considera “prossimi congiunti” i seguenti soggetti: Ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”
Nel provvedimento in esame, i giudici della Suprema Corte hanno sancito che “Anche un’invalidità parzialmente invalidante possa comportare, oltre al dolore per la menomazione del congiunto, anche la necessità di un impegno di assistenza a carico degli stretti congiunti.”
In altre parole, ogni volta che dall’errore medico-diagnostico deriva un danno che obbliga i congiunti della vittima a farsi carico di nuove spese e obblighi di assistenza (anche parziali e non eccessivi) si potrà agire per ottenere una somma a titolo di risarcimento dei danni.
Nell’uso applicativo, bisognerà aspettare prima gli esiti di una perizia al fine di provare l’errore occorso al paziente, per poi agire successivamente con domanda di risarcimento dei familiari dello stesso, motivando le problematiche di quell’errore e le sue ripercussioni nella gestione del nuovo stile di vita.

