Vincenzo Visone
Avvocato Civilista

La scatola nera (o black box) è sempre più diffusa tra gli automobilisti italiani, complice il costo sempre crescente delle polizze RCA.

Consente di geocalizzare il veicolo in ogni momento, di registrarne gli urti, l’andamento, finanche la velocità assunta.

Nata per combattere le frodi assicurative, a fronte di sconti delle compagnie di assicurazioni, viene installata presso officine ad esse convenzionate.

Attraverso il monitoraggio delle informazioni inerenti sia il mezzo di trasporto che lo stile di guida del suo conducente, registra informazioni che vengono inviate ad un database che ne conserverà i dati.

Il dubbio che attanaglia diversi automobilisti è se i dati della scatola nera sono da considerarsi attendibili o meno.

Se da una parte l’art 145 bis del codice delle assicurazioni private stabilisce che le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo, dall’altra parte si ravvisa sul punto che le stesse risultanze non sempre garantiscono un’assoluta certezza, considerando ad esempio – come statuito dal Giudice di Pace di Barra Avv. Antonella Giugliano nella sentenza n. 862/2021 – che la mancata registrazione di un incidente con un urto (non superiore a “2g” e quindi non trasmesso alla centrale operativa) non particolarmente forte, deve ritenersi possibile. Prosegue il Giudice di Pace, nel testo della predetta sentenza: “Un altro problema afferente all’attendibilità dei rilievi prodotti dalle “scatole nere” è dato dal fatto che, generalmente, tali strumenti non sono omologati. Per tali problematiche, spesso i dati forniti dalla “scatola nera” non sono in grado di invalidare gli altri elementi di prova raccolti, univocamente convergenti sulla sussistenza del sinistro e sulle modalità di verificazione dell’evento dannoso”.

Altra tematica interessante è la geolocalizzazione del mezzo ed il Giudice di Pace di Nola, Avv. Maria Cuomo, con sentenza 4899/2022, chiarendo il concetto, soprattutto quando il veicolo oggetto di sinistro è assai distante dal luogo di registrazione, ha statuito: “Diverso è il caso della localizzazione della posizione del veicolo. Ai fini probatori , ad esempio, la registrazione costante dei dati di posizione e di utilizzazione della vettura sono un indice del corretto funzionamento dell’apparecchiatura , così come testimoniati dalle stringhe dei dati di percorrenza. Con riferimento a tale aspetto , che anche prima della entrata in vigore dell’art. 145 bis CdA , non si poteva ritenere possibile un errore nel rilievo della posizione del veicolo al momento del sinistro, soprattutto quando il punto di localizzazione appare molto distante da quello in cui si assume essersi verificato l’incidente .

In tale ipotesi, è, allora, evidentemente giustificata, la previsione legislativa che sposta sulla parte danneggiata l’onere di dimostrare il cattivo funzionamento dell’impianto di rilevazione.

Pertanto, dalla lettura delle due sentenze, auspicando un chiarimento normativo più equilibrato su tale complessa materia, tenuto conto che allo stato attuale non sono ancora stati emanati i decreti attuativi ad alcune disposizioni legislative di settore, si può concludere che a prescindere dai dati di rilevazione del dispositivo, le risultanze della Black box abbisognano di una contestualizzazione con il quadro probatorio offerto al giudice, con la tipologia del danno agli atti ed in caso in cui se ne voglia contestare il funzionamento, con una rigorosa prova, in senso tecnico e altresì giuridico, contraria.