Vincenzo Visone
Avvocato Civilista
Tra le più soventi domande, da parte dei consumatori, che vengono rivolte ad un Avvocato è quella di come comportarsi quando viene notificata una cartella esattoriale; di come difendersi dalla pretesa dell’Agenzia – Entrate riscossione; se è meglio pagare l’importo, a volte ingente, o farsi assistere in un procedimento giudiziario, a tutela dei propri diritti.
Si cercherà di rendere più agevole la lettura attraverso dei consigli pratici.
Questi consigli non saranno mai esaustivi, data la complessità e la tecnicità della materia, ma, spero, Vi aiuteranno a far valere i propri diritti, di cui a volte se ne ignora l’esistenza.
La prima cosa di cui ci si raccomanda è di rivolgersi ad un Professionista del settore.
Potrebbero, infatti, essere tanti i motivi di annullamento della cartella, del fermo amministrativo, eventualmente dell’ipoteca di un’immobile, per cui se si vuole ricevere una più ampia tutela, si consiglia di consegnare allo stesso professionista tutta la documentazione pervenuta, nella sua interezza, non buttando via nemmeno il plico che la contiene, poiché all’esterno vi è apposta la data in cui si è ricevuto l’atto.
La cartella esattoriale non è altro che è l’atto con il quale l’Ente Esattore (nelle fattispecie più comuni, Agenzia Entrate Riscossione) si rivolge al cittadino al fine di recuperare crediti derivanti da imposte, da multe del codice della strada, da contributi previdenziali (Inps), mai riscosse dagli Enti (Comuni, Inps, etc)
Il ricorso va inoltrato al Giudice di Pace se si tratta di violazioni del Codice della Strada, al Giudice del Lavoro se si tratta di crediti legati a contributi non versati, alla Commissione Tributaria se si tratta di crediti quali Imu, Iva, etc.
I termini possono variare da un Ufficio all’altro, pertanto è necessario sin da subito attivarsi.
La verifica della pretesa è preliminare alla buona riuscita dell’accoglimento del ricorso.
Può capitare che un verbale, ad esempio, non sia mai stato notificato e quindi la successiva cartella esattoriale diventerebbe annullabile.
Si ricorda che è a carico dell’Ente di riscossione dimostrare la notifica del verbale , ovvero dell’atto che ha dato vita al recupero del credito attraverso la notificazione della cartella esattoriale.
Altro passo fondamentale è verificare in quale anno vi è stata la presunta notifica del verbale, ovvero a quale annualità risale il tributo, poiché può essere dimostrata la prescrizione del credito.
Tra i più frequenti casi, si elencano i seguenti casi di prescrizione:
- Irpef: 10 anni
- Contravvenzioni stradali (cosiddette multe stradali): 5 anni
- Sanzioni amministrative: 5 anni
- Bollo auto: 3 anni
- Imposta di bollo: 10 anni
- Imposta di registro: 10 anni
- Imposta catastale: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (cosiddetto Canone Rai): 10 anni
- Contributi Camere di Commercio: 10 anni
- Tosap: 10 anni
- Iva: 10 anni
- Ires: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- Contributi Inps: 5 anni
- Contributi Inail: 5 anni
Esempio, è stata notificata una cartella esattoriale nel 2019. Se leggete all’interno dell’atto che una multa del codice della strada risale al 2012 e che la presunta notifica da parte del Comune risale al 2013, considerato l’anno in corso, si può affermare che la prescrizione della cartella esattoriale, poiché sono decorsi più di cinque anni tra la data di notifica di quel verbale e la cartella esattoriale che vi è stata notificata.
Si ricorda che se non si pagano una o più cartelle, l’ente potrebbe adottare delle misure ulteriori, quali ad esempio il fermo amministrativo, o, addirittura l’ipoteca su un immobile.
Ma anche in tali casi sono previste specifiche tutele.
Esempio, il fermo amministrativo è annullabile e deve essere cancellato se non è provata la notifica delle cartelle esattoriali, ovvero se la Vostra vettura è destinata all’esercizio della propria attività, ovvero ancora se intestata o destinata al trasporto di un disabile.
Così come l’ipoteca che è da considerarsi nulla se prima non è stato notificato un apposito preavviso indicante i termini nei quali adempiere e comunque è pacifico che non si possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, nel caso in cui la pretesa iscritta a ruolo sia inferiore ad Euro 20.000.
Infine, ricordo che è inutile e dannoso rifiutare un atto, ovvero non ritirare il plico in giacenza, poiché comporta che la notifica si ha come correttamente avvenuta e con l’ovvia conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto.
Ricordandoci che esiste una tutela di legge che va sempre evidenziata e risaltata.

