Vincenzo Visone
Avvocato Civilista

Il B&B (bed and breakfast) è una particolare forma di struttura ricettiva che ha costituito la risposta ad un turismo moderno, alternativo alle grandi strutture quali hotel e/o residences. Ormai in tutte le regioni italiani sono diventati sia forme imprenditoriali, sia forme di guadagno a livello privato.

Per l’apertura di un B&B si può scegliere la forma imprenditoriale che consiste nel costituire una società di persone o di capitali dedita a questa forma di turismo, con la possibilità di portare in detrazione anche i costi sostenuti per la gestione, oppure la forma non imprenditoriale, quindi privata, che non permette invece di dedurre i costi di gestione ma ove non è richiesto l’utilizzo di partiva IVA ed è sufficiente recarsi presso l’Ufficio apposito del comune di residenza per fare la denuncia di inizio attività, indicando i prezzi che si ha intenzione di praticare che verranno poi affissi, dopo essere stati vidimati dal comune stesso, dietro la porta della camera degli ospiti.

La denuncia di inizio attività (SCIA) va compilata in carta semplice su dei moduli appositi e presentata al comune. E’ possibile cominciare l’attività solo dopo aver presentato tale denuncia. I comuni possono applicare un diritto di istruttoria che varia dai 150 ai 300 euro.

A tale dichiarazione vanno allegati tutti i documenti necessari alla definizione della pratica che variano a seconda della regione e in linea di massima sono:

  • planimetria dell’abitazione;
  • contratto di proprietà o affitto;
  • copia della polizza assicurativa RC a favore dei clienti.

In Campania, la Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5 “Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast” definisce tale attività come un’offerta di alloggio e prima colazione esercitata con carattere saltuario e non professionale da un nucleo familiare ad integrazione del proprio reddito utilizzando quota parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un numero massimo di sei ospiti, con metrature minime a camera a seconda del numero di posti letto in essa previsti”.

Ciò rilevato, una volta avviata l’attività che deve essere riservata ai turisti, rispettando i basilari requisiti igienico – sanitari e di sicurezza dell’alloggio, sussiste l’obbligo di provvedere alla registrazione degli ospiti.

Con il decreto legislativo del 7 Gennaio 2013 del ministero dell’Interno è stata resa obbligatoria la trasmissione delle schedine degli alloggiati mediante internet. Con tale normativa tutti i gestori di strutture ricettive hanno, quindi, il dovere di comunicare alla questura le generalità di tutte le persone ospitate mediante il sito della questura per gli alloggiati. I dati devono essere trasmessi entro le 24 ore successive all’arrivo dei clienti. E’ importante rammentare che tutti i gestori di attività ricettive hanno l’obbligo di fornire i servizi di alloggio esclusivamente a persone munite di un documento d’identità. È obbligatorio anche per le strutture extra-alberghiere e vale anche per i minori. Non registrare gli ospiti costituisce reato, oltre ad applicazione di ammenda.

Infine, le imposte.

Il sistema più in uso per tale attività è quello della cedolare secca, una quota fissa sul reddito di tale attività privata, nella misura del 21 per cento sui dichiarati importi.