Vincenzo Visone
Avvocato Civilista
Il patrocinio gratuito, è la possibilità mediante la quale, i cittadini possono avvalersi dell’assistenza legale da parte di un avvocato in modo completamente gratuito.
Tale possibilità è riservata solamente a coloro che presentano specifico modello di istanza ai fini di riconoscimento del beneficio e che possiedono determinati requisiti di reddito al momento della domanda.
Il patrocinio gratuito è un’agevolazione istituita con il D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che consente ai cittadini che non hanno la possibilità economica per pagare un avvocato per la loro difesa, nei processi civili e amministrativi, contabili e tributari, di potersi avvalere dell’assistenza legale gratuita, presentando un’apposita domanda presso gli Sportelli della Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, territorialmente competente.
L’ammissione al beneficio può essere richiesta dal cittadino per ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio, fatta eccezione per i casi in cui debba predisporre un’impugnazione per la soccombenza in una causa.
Anche nel processo civile, come nel penale, chi è ammesso al patrocinio a spese dello stato non può nominare un secondo difensore, pena la perdita del beneficio. E questo anche se uno dei due difensori rinuncia al suo compenso.
Nello specifico, il gratuito patrocinio, è stato istituito dall’art. 74 del sopra citato D.p.r. che ha previsto quanto segue. E’ assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, ovvero, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
I cittadini di cui sopra, hanno il diritto ad essere rappresentati gratuitamente da un avvocato, grazie al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, se possiedono determinati requisiti di reddito che sono:
Limite reddito non superiore a euro 11.493,82, d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Per accedere ai requisiti di tale istituto, non si prende in considerazione il complesso calcolo necessario ai fini della determinazione del’Isee, bensì solamente il reddito imponibile. Invero, si può autocertificare il reddito, anche equivalente a zero quando ci si ritrova a non possedere assolutamente nulla, mediante una semplice dichiarazione, ma sempre sotto la completa responsabilità civile e penale dell’istante e con la possibilità di dover giustificare la dichiarazione resa per dimostrare la propria situazione economica.

