Vincenzo Visone
Avvocato Civilista

Chi acquista o vende un immobile e si serve di un’agenzia immobiliare sa bene che si va incontro ad una percentuale da pagare per chi si occupa della procedura.

Tale percentuale, si consiglia, prima ancora di inoltrare semplice proposta di acquisto, di conoscerne il contenuto e il relativo ammontare.

Di norma, infatti, al termine di una trattativa (vendita o affitto), l’agenzia immobiliare che ha seguito l’affare ha diritto ad un profitto.

Le agenzie immobiliari calcolano la propria provvigione in percentuale rispetto al prezzo di vendita: la quota parte dal 2% più IVA per immobili di basso valore e per i piccoli centri, fino ad arrivare al 5% più IVA per le grandi città e per gli affari più consistenti.

Per l’affitto di un appartamento, di un locale o normalmente di un qualsiasi immobile, invece, la provvigione dell’agenzia immobiliare è pari ad una mensilità. Un’interpretazione confermata dalla Cassazione con la sentenza n°9676/2007 con la quale i giudici di Palazzo di Giustizia hanno ribadito che l’agenzia immobiliare matura il suo diritto alla provvigione una volta che le parti sottoscrivono il contratto preliminare, dal momento che questo è a tutti gli effetti un vincolo giuridico.

Sempre la Cassazione ha fatto chiarezza – con la sentenza 21095/2013 – su quando l’agenzia immobiliare non può pretendere il pagamento della percentuale pattuita.

Nel dettaglio, questa ha stabilito che non è previsto alcun compenso per l’agenzia che non adempie al suo compito principale, ossia quando non viene svolta un’attività di mediazione tra le parti.
Inoltre, una delle parti può rifiutarsi di pagare l’agente che non si è dimostrato imparziale, ad esempio non comunicando alcune informazioni dell’immobile così da facilitare la chiusura dell’affare.

La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 27482/2019, nella quale, proprio partendo dal disposto dell’art. 1759 I comma c.c., afferma che il mediatore ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note per la sicurezza dell’affare, tra cui rientrano senza dubbio le informazioni rilevabili dalle visure immobiliari.

In ultimo, Se si vuol capire qual è il giusto importo di una provvigione, inoltre, si può sempre fare riferimento alle tariffe previste nella vostra zona, consultabili presso la Camera di Commercio di competenza. Queste non sono vincolanti per l’agenzia immobiliare, ma si applicano qualora il venditore e l’agenzia non abbiano pattuito una percentuale di provvigione per iscritto.