Vincenzo Visone
Avvocato Civilista

E’ possibile l’installazione di telecamere nascoste e non visibili sul posto di lavoro?

Di prassi, per poter collegare strumenti o apparecchiature di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a darne preventiva comunicazione ai lavoratori, nonché, si consiglia vivamente, al fine di evitare sanzioni, di darne preventiva comunicazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Invero, gli eventuali controlli ispettivi saranno volti a verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate. Peraltro, il datore di lavoro è obbligato ad affiggere in tutti i locali aziendali in cui si svolge la prestazione lavorativa avviso della videosorveglianza. Trattasi di un obbligo assolutamente imposto dalla legge, ed in particolare dall’art. 4 del cd. Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).

Ma è possibile aggirare tale iter? È sempre obbligatorio informare i lavoratori che sono ripresi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa?

Importantissima e di recentissima pubblicazione è la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo, del 17 ottobre 2019 – Cedu – sui ricorsi 1874/13 e 8567/13, aventi ad oggetto le vicende di un supermercato di Barcelona – Spagna – che registrava continui furti da parte dei propri dipendenti.

Tale sentenza, considerata la valenza, in quanto emessa dalla Corte Europea, potrebbe aprire nuovi scenari in Italia, con ripercussioni sulla vita quotidiana in ambito lavorativo.
Nel merito, i Giudici hanno rigettato il ricorso dei lavoratori, poiché l’area oggetto di controllo era aperta al pubblico. Inoltre, l’utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza non visibili, era avvenuto con modalità tali da non condizionare la privacy degli impiegati.

In pratica, i giudici hanno ammesso la facoltà di installare telecamere non visibili, ma rispettando due principi: la garanzia della privacy e la contestuale necessità datoriale di proteggere i propri beni e assicurare il buon funzionamento dell’attività economica, in quanto in quel caso vi era un fondato sospetto di gravi irregolarità commesse sul posto di lavoro.
Tali sospetti possono attenere a furti aziendali, irregolarità negli incassi, concorrenza illecita del dipendente, etc.

La sentenza ha prodotto un vero e proprio sussulto in Italia, tanto che il Garante della Privacy ha dovuto emettere una nota in cui auspica che questa sentenza non diventi prassi ordinaria, precisando che l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

In definitiva lo scenario futuro sarà così riassumibile: la videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore.