Vincenzo Visone
Avvocato Civilista

La recentissima ordinanza della Cassazione con l’ordinanza 29564/19, pubblicata il 14 novembre, a sostegno di altri provvedimenti in tal senso della Suprema Corte sempre relative all’anno 2019, ha inflitto un duro colpo agli Enti ed alle Prefetture, stavolta in favore dei malcapitati utenti della strada che percorrono quotidianamente strade su cui è installato un tutor, ovvero un autovelox.

Sebbene, la rete autostradale italiana , quasi in toto, ha da pochi mesi ripristinato l’uso del sistema “Tutor” e su molte altre strade della penisola si è provveduto ad installare, da parte dei comuni, nuovi dispositivi “Autovelox”, appare ancor più importante tale statuizione giudiziale, onde consentire ai cittadini di vincere un ricorso per una ingiusta sanzione infilitta.

Nella fattispecie, venendo al testo della sentenza, i Giudici hanno ravvisato che se gli agenti accertatori, al momento della stesura del verbale descrivono il corretto funzionamento del dispositivo, devono non solo indicare la taratura se è stata compiuta o meno, non solo devono immettere la data dell’avvenuta taratura, ma soprattutto, devono dimostrare che essa è avvenuta.
Tanto poiché la taratura periodica di tale strumentazione deve essere comprovata da una prova certa, tecnica e riconducibile ad un dato scientifico, motivo per il quale non basta solo una mera percezione sensoriale degli addetti all’accertamento, per dimostrare la loro “fede privilegiata”.

Passo fondamentale della sentenza e che vale la pena sottolineare è che il cittadino può chiedere anche in sede di appello l’originale del certificato di taratura di quel dispositivo, a cui deve ottemperare l’ente, costituendo tale esibizione, un elemento alla base della sanzione comminata al trasgressore.

In caso di contestazione, quindi, si può ben affermare che il ricorrente può chiedere che venga esibito, con prova certa, quindi mediante esibizione giudiziale, il certificato di taratura, poiché un eccesso di velocità potrebbe risultare alterato o non veritiero se non si sottopone con frequenza l’apparecchio a controlli.

Da qui, l’onere della prova passa all’amministrazione che deve esibire il certificato di taratura.

Altro suggerimento è chiedere espressamente l’originale di tale certificato di taratura con una dichiarazione di conformità da parte dell’Ente che lo produce in giudizio, per attestare ulteriormente la conformità della copia all’originale.

In definitiva, con la siffatta sentenza, l’intenzione della Suprema Corte è responsabilizzare gli Enti che inviano verbali con sanzioni economiche talvolta rilevanti e con pene accessorie quali la decurtazione di punti dalla patente di guida, che possono pervenire anche a casi di sospensione della stessa patente, per un’infrazione da autovelox, ovvero, da tutor per cui non è stata assolutamente dimostrata la prova evidente e “scientifica” del corretto funzionamento di tali dispositivi.